comunicato Capdi n.16 del 30 maggio 2007

 

 “ LEGGE DI INDIRIZZO NAZIONALE DELL’ESERCIZIO

 DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE “

 

Nel documento “ Proposta della Capdi & LSM alle forze politiche “ (marzo 2006) che riassume la posizione della Confederazione sulle necessità e le aspettative rispetto all’ Educazione motoria, fisica e sportiva e sul riconoscimento della professionalità del diplomato ISEF e laureato in SM,  si legge, al punto -  Regolamentazione della professione dell’ attività motoria e sportiva :

 

L’obiettivo è di giungere, in tempi brevi, ad avere nel territorio nazionale certezza delle competenze degli operatori del settore ( motorio - sportivo e di fitness) ed un livello di qualificazione che possa complessivamente salvaguardare la tutela della salute pubblica, introducendo criteri che prevedano il riconoscimento di una formazione superiore almeno triennale (diploma ISEF e LSM).

 

 

Numerose “Proposte di legge”  depositate alla Camera dei Deputati durante la XIV legislatura dalla maggioranza e in parte condivisa dall’opposizione, (in particolare proposta n° 3064 e n° 2588), e così anche molte regioni, nella loro normativa emanata per regolamentare l’attività motoria e sportiva, indicano nei diplomati ISEF e LSM  i soggetti legittimati a coordinare, dirigere o gestire le attività nelle palestre.

E’ necessario eliminare il pericolo di un insegnamento delle discipline in questione ad opera di personale non adeguatamente formato; come sancisce anche la risoluzione 41 (1976) del Consiglio d’Europa, nota come “Carta Europea dello sport per tutti”.

Dopo l’istituzione nel 1998 del Corso di Laurea in scienze motorie, che ha finalmente dato “dignità” ad una disciplina così fondamentale, pensiamo che “la regolamentazione delle professioni dello sport” sia un obiettivo ineludibile e socialmente condiviso.

 

 

L’ UNIVERSITA’ : ENTE PREPOSTO ALLA FORMAZIONE

 

La forte “ domanda” di attività motoria e sportiva da parte di una sempre più gran parte della popolazione e di contro,  la mancanza di leggi di “ regolamentazione “ del settore che specifichino i criteri di qualità del servizio e di formazione e qualificazione del personale preposto all’insegnamento, ha determinato, nel tempo, il proliferare di associazioni ed enti ( e federazioni)  che hanno costruito, specialmente nel campo del fitness, percorsi di “ formazione” che riconoscono competenze e requisiti tecnici e professionali ai loro operatori ( con “ pacchetti “ di lezioni della durata di 3 o 4 week end e spesso con costi complessivi superiori a quelli di un intero corso di studi universitario ).

In ambito sportivo, preponderante invece, è il ruolo del “Sistema di formazione” del Coni, che, sebbene non sia in alcun modo riconosciuto dallo Stato Italiano, detiene gran parte del mercato del lavoro. Il percorso formativo dei propri tecnici è organizzato in 5 livelli ( modello europeo ). Con un minimo di 300 ore per il conseguimento dei primi 3 livelli, fino a 2400 ore per il conseguimento del 5° in ambito universitario.

Dobbiamo ricordare che l’ente preposto alla formazione in questo settore è l’ Università, come definito dalla declaratoria delle Classi di laurea in Scienze motorie ( L-22 Classe delle lauree in Scienze delle attivtà motorie e sportive ) decretata dal Miur e che mediamente necessitano 1800 ore per il conseguimento della laurea triennale e 3000 ore per la laurea quinquiennale

 

LE “REGIONI” PER UNA REGOLAMENTAZIONE DELL’ ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA

Il nuovo testo dell’ art 117 della Costituzione Italiana (con la Riforma del titolo V del 2001) affida alle Regioni la “competenza” legislativa concorrente in materia di “professioni “ e di “ordinamento sportivo“. Sulla base di tale concorrenza molte Regioni hanno legiferato in questi ultimi anni, regolamentando una materia che ha interessato un sempre maggiore numero di cittadini “ partecipanti “ attivi della pratica motoria e sportiva.

Così alle Leggi regionali del Lazio 20/05/02 n.15 - Piemonte 05/04/96 n.17 - Basilicata 21/01/97 n. 6 - Umbria 04/07/97 n.21 - Marche 01/06/97 n.47 - Emilia Romagna 25/02/00 n.13 e 30/01/01 n. 3 - Abruzzo 07/03/2000 n.20 - Toscana 31/08/2000 n.72 - Lombardia 01/10/2002 n.61

che già emanate per regolamentare l’attività delle palestre e degli impianti sportivi, indicavano nel diplomato ISEF e laureato SM, il soggetto legittimato a coordinare, dirigere o gestire le attività nelle palestre, si sono aggiunte le più recenti:

Regione Friuli  L.  n° 15  del 10/8/2006 -  Regione Puglia  L. n° 33  del 4/12/2006 -  Regione Toscana  Regolamento di att. n° 7 del 13/2/2007 (della  L.n° 72-31/8/2000) che rafforzano, sotto la disposizione “ Tutela dei praticanti “, la necessità della presenza costante, nell’ esercizio dell’ attività motoria e sportiva,  della figura del professionista laureato in Scienze motorie, indicato come “ Direttore Tecnico “.

Questo ha la responsabilità “ dell’ applicazione dei programmi svolti nella struttura “ ( Leggi Lombardia- Friuli- Puglia )  e del rispetto delle normative antidoping ( Legge Friuli ).

Alcune normative regionali ( Emilia R. - Lombardia - Puglia ) prevedono, a maggior tutela dei cittadini che praticano l’attività motoria e lo sport,  anche la definizione e l’ adozione di specifici “ requisiti e standard regionali “ per lo svolgimento delle attività.

Il limite più rilevante di tutta la normativa regionale in materia di attività motoria e sport, è l’esclusione dall’ applicazione delle norme,  sopra esposte, delle  Associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive e/o riconosciute dal Coni,( e quindi anche Enti di promozione sportiva, benemerite ( Puglia ) e addirittura oratori ( Lombardia ).

In pratica l’avviamento allo sport e lo sport dilettantistico viene lasciato alla autoregolamentazione normativa degli stessi organismi che ne curano la gestione!

Dall’ analisi delle normative regionali si evince, in ogni caso,  l’importanza che viene data all’ attività motoria e sportiva  per la prevenzione alla salute e al miglioramento della qualità e dello stile di vita dei cittadini e  la preoccupazione del legislatore ( anche se con diverse sfumature ) di garantire la Salute dei praticanti che svolgono attività motoria e sportiva negli impianti, nelle palestre e nelle strutture aperte al pubblico.

LE PROPOSTE DI LEGGE DELLA XIV LEGISLATURA

Nel Piano Sanitario Nazionale, il progetto 2.9 si propone di “Promuovere gli stili di vita salutari, la prevenzione e la comunicazione pubblica sulla salute” sottolineando che “Nell’ambito dell’adozione di stili di vita sani, l’attività fisica riveste un ruolo fondamentale. Il ruolo protettivo dell’esercizio fisico regolare è stato dimostrato soprattutto nei confronti delle patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, di quelle osteoarticolari (in particolare l’osteoporosi), metaboliche (diabete), della performance fisica e psichica degli anziani. L’esercizio fisico regolare aiuta a controllare il peso corporeo, riduce l’ipertensione arteriosa e la frequenza cardiaca ed aumenta il benessere psicofisico.”

Così le numerose “ Proposte di Legge “ depositate alla Camera dei deputati durante la XIV Legislatura ( in particolare la n° 2588  on. Santulli  e la n° 3064  on. Ronchi )  ponevano al centro della  regolamentazione “ il diritto di tutela della salute dei praticanti l’attività motoria e sportiva “ ( oltre a cercare di mettere ordine ad una situazione che, in assenza di una normativa nazionale specifica, ha assunto caratteri di grande complessità e disomogeneità ).

Tale diritto veniva tutelato ed esercitato attraverso la - Disciplina delle Professioni -, connesse alle attività motorie e sportive ( di educatore fisico e sportivo ) prevedendo inoltre l’ istituzione di albi professionali ( nazionali e/o regionali ) e ordini.

Ora tali proposte di legge ( già più volte calendarizzate, per la discussione, in VII Commissione della Camera) non avviarono mai l’iter parlamentare, soprattutto per l’opposizione dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ( con nota del 6 nov 2003) “ avvertiva il legislatore” della necessità  “ che nella emananda legislazione statale sia da eliminare qualsiasi previsione in merito all’istituzione di albi nazionali o regionali in favore dei quali sia stabilita una riserva di attività”.

Il provvedimento del Garante della Concorrenza analizza il contrasto tra due diritti: quello di tutelare la salute e l’incolumità fisica dei praticanti e quello che verrebbe causato dalla restrizione della concorrenza derivante dalla imposizione di un’esclusiva, in favore degli iscritti ad un apposito albo, proponendo di seguire, al fine di garantire il diritto alla salute dei praticanti,  alcune delle strade già percorse dalla legislazione regionale.

 

Successivamente ( gennaio 2005 ) la proposta di Legge n° 4583 ( primo fir. on Santulli ) “ Disciplina dei requisiti per l’apertura e il funzionamento delle palestre e delle sale ginniche”  cercando di aggirare l’ostacolo evidenziato dal Garante della Concorrenza e cogliendone le osservazioni, sempre con la finalità di tutelare la salute dei cittadini, sposta l’attenzione dalla disciplina delle figure professionali ai soggetti ( utenti ) oggetto di quella attività motoria e sportiva praticata. Scompaiono così albi e ordini e la proposta di legge recependo e raccogliendo alcune disposizioni delle leggi regionali già menzionate, propone: il Direttore Tecnico, diplomato ISEF o laureato in SM, presso ogni palestra o sala ginnica, coadiuvato nell’insegnamento da studenti SM e tecnici sportivi. Lo stesso “ è tenuto a fornire ai frequentatori della palestra o della sala ginnica adeguate informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi all’assunzione di integratori alimentari o sostanze comunque dirette  a migliorare le prestazioni sportive, non vietate dalla legislazione vigente”.

Anche la proposta di Legge Santulli ( come le regolamentazioni regionali evidenziate ) lascia fuori dall’ applicazione della legge “ lo svolgimento delle attività sportive organizzate o promosse da Federazioni sportive riconosciute dal Coni “. Anche questa proposta di legge non finisce  l’iter legislativo utile per la sua promulgazione.

 

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE PROFESSIONI

Alla fine del 2006, con il Disegno di Legge n° 28 del 1/12/2006, approvato dal Consigli dei Ministri, arriva  a compimento il percorso in materia di “ riordino dell’accesso alle professioni intellettuali, per la riorganizzazione degli ordini,albi e collegi professionali, per il riconoscimento delle associazioni professionali.....” che delega il Governo a procedere entro 18 mesi alla liberalizzazione del mercato in linea con le direttive europee. “

La Riforma oltre a comportare il riconoscimento di molte professioni non regolamentate ( compresa quasi certamente  quella del professionista delle scienze motorie e sportive ) mette fine certamente alla ricerca legislativa di una riserva professionale ( albi e ordini ) anche per la nostra professione, riprendendo e riconfermando le linee dispositive delle leggi regionali e ddl ( mai approvati ) dell’ ultima legislatura.

 

L’ESERCIZIO PROFESSIONALE DEL LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE IN AMBITO SANITARIO

Il 2006, oltre alla legiferazione nel campo delle attività motorie e sportive da parte di molte regioni, interessa il campo delle Scienze motorie con la Legge A.C. 6293 - art 1 septies, che dichiara l’ “ equipollenza “ tra la laurea in Scienze Motorie e la laurea in Fisioterapia a seguito di “ idoneo corso su paziente”. La legge, che darebbe la possibilità al LSM di essere inserito nell’ area sanitaria, apre una intensa fase di discussione, tra la categoria, l’università e le forze politiche e sociali, sul ruolo e gli sbocchi professionali del laureato in SM.

A seguito della presentazione nel corso dell’anno 2006 di numerosi disegni di legge, con richiesta di abrogazione dell’art.1 septies, il 23 aprile 2007 la Camera dei Deputati ha approvato, in sede legislativa, (cioè in Commissione parlamentare senza passaggio in aula e quindi accelerando i tempi di approvazione) l’ -  Abrogazione dell’ equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie -.

L’art’ 1 dichiara l’abrogazione mentre l’ art n° 2: “ Con decreto del Ministro dell’università e ricerca, adottato entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro della salute, acquisito il parere del CUN, è definita per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi nonché delle modalità di espletamento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia”

Ora il provvedimento passa al Senato ( sempre in Commisssione Cultura) per la definitiva approvazione ( salvo modifiche, nel qual caso l’articolato torna alla Commissione della Camera).

E anche in questo settore una legge della Regione Liguria, la L.R. n° 41 del 7/12/2006 ( sul riordino del Servizio Sanitario Regionale ) indica una strada che il legislatore nazionale potrebbe percorrere  per la definizione delle competenze professionali dei laureati in SM nelle strutture sanitarie. All’ art 46 “ La regione riconosce l’esercizio professionale dei laureati in scienze motorie e sportive nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle diverse fasce d’età e nei confronti delle diverse abilità, sia ai fini di socializzazione e di prevenzione “.

 

LA    XV^ LEGISLATURA

Nell’ultimo anno di attività parlamentare sono state presentate alla Camera dei Deputati le seguenti Proposte di Legge:

•      Proposta di legge n° 2228 del 7 febbraio 2007 d’ iniziativa dei deputati Ronchi ( ed altri )  “ Disciplina delle professioni di professionista delle attività motorie e sportive, di allenatore e preparatore fisico e atletico, di specialista dell’ attività motoria per il benessere e di manager delle attività motorie e sportive “. ( preceduta dalla pdl n° 1757 del 3 ottobre 2006 presentata dall’ on. Ronchi ed altri )

•       Proposta di Legge  del 17 aprile 2007 d’iniziativa dei deputati Narducci  (ed altri )  “ Definizione della figura professionale del Chinesiologo e disciplina delle attività fisico-motorie gestite dai privati”

Al Senato: Disegno di Legge n° 1423  del 21 marzo 2007 d’iniziativa dei Senatori Caforio ( ed altri ) “ Norme sull’accesso professionale dei laureati in Scienze motorie “

Quest’ ultima prevede , presso le palestre, i centri sportivi e le strutture dove si pratica cultura fisica e fitness, la presenza di un laureato in SM. Oltre agli ambienti dove si svolgono le attività, la legge prevede l’obbligo della “ Direzione Tecnica “  alle “società sportive anche non professionistiche “ e scuole di addestramento alle discipline sportive.

Demanda poi alla legislazione regionale concorrente le modalità attuative dell’ indirizzo nazionale. E’ prevista anche azione di vigilanza e rendicontazione da parte del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive.

Ritornando alle proposte di legge presentate alla Camera dei Deputati: la n° 2228 ( Ronchi ed altri) definisce in maniera puntuale gli ambienti dove si svolgono le attività motorie e sportive istituendo le professioni di: - Professionista delle attività motorie e sportive, - Allenatore e preparatore fisico e atletico, - Specialista dell’ attività motoria per il benessere, - Manager delle attività motorie e sportive “ ;  individuando per ciascuna di queste i titoli e le competenze professionali necessarie per il loro esercizio, in coerenza con il profili ed i curricola della laurea triennale e delle tre lauree magistrali.

La legge prevede l’obbligatorietà della presenza ( nelle palestre......) di un responsabile laureato in SM e propone la regolamentazione degli altri operatori.

OSSERVAZIONI:

Un punto di forza sono senz’altro le definizioni contenute nell’articolo 1, da noi pienamente condivise in quanto recuperate dalle precedenti pdl presentate dall’On.le Ronchi, alle quali la nostra associazione aveva offerto un importante contributo.  La proposta attuale  ripercorre, nella stesura le precedenti PdL n° 3064 e n° 4812  della XIV legislatura e la 1757 della XV legislatura, eliminando tutta la parte del testo che riconduceva all’istituzione di albi professionali per ciascuna delle professioni individuate. In effetti l’individuazione di tali professioni, legate ai profili professionali della declaratoria delle classi di laurea, avevano ragione di essere se ad esse avesse corrisposto una riserva di legge sancita con l’iscrizione all’ albo professionale ( come previsto nelle precedenti formulazioni ).

Nella formulazione del PdL n° 2228 invece esse possono creare una seria rigidità nell’ esercizio della professione. Tra l’ altro i  laureati triennali e i diplomati isef potrebbero svolgere, nella previsione legislativa, solo attività di conduzione e di valutazione delle attivita motorie e sportive su singoli e gruppi; non potrebbero svolgere invece il ruolo di responsabile di settore o direttore tecnico già previsto come obbligatorio in molte legge regionali ( pensiamo che questi sono, invece, a tutt’oggi la stragrande maggioranza degli operatori qualificati). Anche l’istituzione dell’ associazione con quattro elenchi distinti corrispondenti alle 4 professioni è sicuramente un ulteriore elemento di rigidità. Ci lascia anche molto perplessi l’istituzione di una associazione professionale per legge. Non ci sembra che ciò sia possibile nel nostro ordinamento giuridico. Dovrebbe piuttosto parlarsi di procedure di riconoscimento della o delle associazioni professionali del settore, in base alle caratteristiche previste dalle norme.

Una seconda osservazione riguarda l’eccessiva regolamentazione, da parte del PdL Ronchi, di situazioni e competenze che sono materia di “ concorrenza” con le prerogative legislative regionali ( nell’ art 5 tutela dei praticanti e art 7 norme transitorie e finali ) che mette la pdl a rischio di rilievi costituzionali.

La proposta di legge del 17 aprile 2007 dei Deputati Narducci ( ed altri ), introduce nell’ ordinamento nazionale la figura professionale del Chinesiologo, ( laureato in SM e classi affini ) riconducendola anche ai laureati dell’ Unione Europea. E’ prevista l’ obbligatorietà nelle strutture private ( palestre, centri fitness...) di un dirigente chinesiologo. La legge prevede, inoltre, varie tipologie di responsabilità gestionali ricondotte ai titoli professionali ( LSM triennale e Diploma ISEF - LSM Specialistica - figure sistema sanitario )

La legge si applica anche ai soggetti ( associazioni sportive ) che organizzano le attività previste con l’esclusione dell’ obbligatorietà del rapporto di lavoro dipendente.

L’attività di controllo del possesso dei requisiti e’ demandata alle ASL e strutture periferiche del Ministero del Lavoro.

OSSERVAZIONI:

Il PdL dep. Narducci riconduce  tutte le attività professionali rientranti nelle varie forme di ginnastica attiva, educativa e compensativa nelle attività sportive e di benessere psico-fisico e, in campo socio e/o sanitario, alle pratiche legate alla prevenzione, alla rieducazione e alla disabilità motoria, svolte da Laureati in Scienze motorie e classi affini, all’interno di strutture gestite da soggetti pubblici e privati ad una figura professionale che non ha riconoscimento nell’ordinamento giuridico italiano: il chinesiologo.

Ora, appare alquanto singolare che esista  una associazione nazionale di diplomati isef e laureati in scienze motorie che riporta tale denominazione sul nome e lo statuto e che quindi trarrebbe notevole vantaggio dall’ applicazione di tale legge ( una volta diventata tale ).

Il PdL Narducci, secondo la nostra opinione, è a rischio di possibili eccezioni di costituzionalità poiché ridimensiona le competenze legislative regionali riconducendole alla ricerca dell’ottimizzazione  nella localizzazione e razionalizzazione dello svolgimento delle attività.

Inoltre la definizione della figura professionale appare troppo centrata sulla dimensione preventiva, certamente fondamentale, ma a discapito di altre possibilità di sviluppo professionale, in ambito più strettamente sportivo o pedagogico.

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI

La prima considerazione, viste le leggi e le indicazioni  che abbiamo riportato,  è la assoluta necessità di formulare e condurre a termine una “ Legge di indirizzo nazionale in materia di esercizio delle attività motorie e sportive “,  centrata sulla necessità di tutelare i praticanti. Questa legge dovrebbe:

•       Realizzare un giusto equilibrio tra le scelte di indirizzo nazionale e le competenze concorrenti delle regioni

•      Evitare di creare rigidità che non permettano un più ampio utilizzo del proprio titolo di studio e delle propria specializzazione professionale

Questi gli elementi che essa dovrebbe contenere (come atto di indirizzo e di principio per la legislatura regionale):

•      la presenza costante, nell’ esercizio dell’attività motoria e sportiva, della figura del professionista laureato in scienze motorie e sportive o in possesso del diploma conseguito presso gli Istituti Superiori di Educazione Fisica - ISEF, con funzioni di Direttore tecnico, presso tutti gli impianti, le palestre e le strutture sportive aperte al pubblico, con funzioni di responsabilità nell’ applicazione  dei programmi svolti nella struttura e del rispetto delle normative antidoping. Tale figura professionale dovrebbe essere anche preposta a fornire adeguate informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi all’ assunzione di integratori alimentari o sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive, non vietate dalle legislazione vigente.

•      la presenza del direttore tecnico (o responsabile di settore) laureato in Sm o diplomato ISEF, anche in forma di lavoro non dipendente, presso le società e associazioni sportive, con prevalenti funzioni di orientamento e di avviamento alla pratica sportiva e di prevenzione nei confronti del doping

•      chiarire con precisione, sulla base dei profili professionali definiti nella classe di laurea, le competenze ed il campo d’azione dei laureati in sm

•      consentire l’esercizio della professione anche nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie

•      contenere un esplicito riferimento al fitness, onde evitare che di questo settore si impadroniscano altri enti  ed associazioni 

 

 

CONCLUSIONI

 

La Capdi & LSM si batte e si è sempre battuta perchè si trovi un giusto equilibrio per riconoscere le competenze del laureato in SM nell’ambito dell’esercizio dell’attività motoria e sportiva e nel campo  della prevenzione e della moderna riabilitazione integrata (e non sovrapposta) con le altre professionalità del settore socio e/o sanitario.

La Confederazione d’altra parte ha collaborato, proprio con questa finalità, inviando e fornendo materiali e osservazioni, con tutte le forze politiche e con i gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, per arrivare a definire un preciso profilo professionale e sbocchi professionali adeguati.

Così nella XIV Legislatura, abbiamo fornito elementi di analisi e di osservazione per la costruzione della legge 3064 dell’ on. Ronchi ( governo di centrodestra ) oggi ci confrontiamo con la maggioranza parlamentare di centrosinistra per finalmente regolamentare questo settore. In particolare con l’Onle  Ghizzoni abbiamo avviato un positivo rapporto per la definizione dei contenuti della pdl che è stata di recente presentata ed il cui testo non è ancora disponibile nella sua stesura definitiva.

Consideriamo fondamentale per cogliere questo obiettivo una sinergia tra le associazioni professionali più rappresentative e il mondo universitario.

Riteniamo che tutte le leggi presentate abbiano dei punti di forza ed elementi di positività ed offriamo il nostro contributo per l’approvazione in tempi brevi di un testo condiviso e che garantisca la tutela dei praticanti valorizzando le competenze professionali del laureato in scienze motorie e del diplomato ISEF.

Il Presidente Capdi & LSM                                           

Flavio Cucco                                                             Venezia-Mestre 30 maggio 2007

presidente@capdi.it